Deve ovviamente trattarsi di spese poi effettivamente sostenute e risultanti anche dal rendiconto consuntivo
Per il recupero della morosità condominiale, l’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo, anche sulla base del solo bilancio preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività), tenuto conto del fatto che l’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile non distingue poi tra rendiconto o preventivo, senza necessità di attendere l’approvazione assembleare di quello consuntivo. Lo dice la Corte di appello di Genova con la sentenza 1388 del 15 dicembre 2023.
Il bilancio preventivo e consuntivo
Per la validità del decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto sulla base del preventivo di esercizio viene ritenuto irrilevante l’approvazione postuma del rendiconto, a condizione che non espunga alcune voci di spesa perché poi non sostenute.
Il giudice ligure spiega come i due documenti (preventivo e consuntivo) siano ontologicamente diversi assumendo significato e finalità differenti: il che significa che l’approvazione del consuntivo non consente di ritenere superata ogni questione in merito alla validità ed efficacia dell’approvazione del preventivo (sul punto, si rimanda a Cassazione 40827/21).
Le diverse definizioni
Il preventivo, infatti, è lo strumento attraverso cui l’assemblea dei condòmini fissa in termini economici il programma che dovrà essere attuato relativamente alla gestione del condominio (programma che dovrà essere realizzato dall’amministratore quale mandatario dei condòmini); viceversa, il consuntivo è il mezzo attraverso il quale l’amministratore rende ai propri mandanti ( i condòmini) il conto della sua gestione e rappresenta, quindi, il bilancio definitivo. Con uno slogan si potrebbe dire: il preventivo contiene solo una previsione di spesa; il consuntivo indica ciò che è stato effettivamente speso nel periodo di riferimento.
Quando, la previsione di spesa contenuta nel preventivo differisce dalle spese poi effettivamente sostenute dal condominio, il preventivo perde efficacia in relazione a quelle poste di spesa previste, ma cui non ha fatto poi riscontro, nel corso dell’anno di riferimento, un effettivo esborso, secondo quanto risulta dal consuntivo.
Solo in questo caso non si potrebbe condannare (giudizialmente) il condomino, inizialmente moroso, a partecipare a spese poi non sostenute, in quanto, sul piano contabile, sussiste un credito pari alla differenza tra quanto dovuto sulla base del preventivo e quanto dovuto sulla base del consuntivo. In effetti, il preventivo deve assicurare al condominio la provvista per provvedere alle spese che verranno affrontate nel corso dell’anno; se, però, tali spese non vengano poi sostenute, non c’è alcuna ragione per pretendere la provvista in sede giudiziale.
I casi di nullità e annullabilità
La controversia in disamina riflette, infine, sui differenti profili di nullità e annullabilità e sui vizi che possono affliggere i deliberati assembleari. In tal senso, è stato riferito che la delibera adottata dall’assemblea totalitaria dei condòmini allorquando tratta questioni riconducibili a quella del condominio parziale non è nulla, bensì solamente annullabile, afferendo il limite più che all’oggetto all’errata costituzione dell’adunanza. Da qui se ne ricava l’applicazione del procedimento a termine decadenziale di cui all’articolo 1137 Codice civile e le conseguenze processuali che ne discendono.
Un altro aspetto di rilievo del provvedimento in commento si trae anche dal rapporto tra i due giudizi, vale a dire quello di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di impugnazione della delibera che costituisce il fondamento del primo. In questa ipotesi la sospensione necessaria (articolo 295 Codice procedura civile ) potrebbe discendere solamente nel caso in cui il titolo sia affetto da mera nullità, in quanto tale ipotesi di vizio impedirebbe allo stesso di produrre «sin dalla costituzione» qualsivoglia effetto.
Nel qual caso, non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera (anche per ragioni di annullamento), poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito (in punto, come precedente, è stato richiamato quello di Cassazione 4421/07).